I fondi pensione preesistenti sono fondi già operativi al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs. 124/93. Si tratta di fondi generalmente istituiti all’interno di aziende o di gruppi societari soprattutto nel settore bancario. Essendo rivolti ad una platea definita di aderenti possono essere assimilati alla categoria dei fondi negoziali
In un Fondo a capitalizzazione, la contribuzione affluisce in “conti individuali”. Al termine del periodo di accumulazione l’iscritto riceverà una prestazione la cui entità è funzione dei versamenti effettuati e dei relativi rendimenti.
La posizione individuale è il valore corrispondente al complesso della contribuzione versata (contributi del datore di lavoro, TFR e contributi del lavoratore) al Fondo e ai rendimenti realizzati, al netto delle spese. Tale ammontare è portato a conoscenza di ciascun iscritto, anche attraverso la comunicazione periodica annualmente inviata agli aderenti.
La COVIP è l’autorità pubblica preposta a garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei Fondi pensione nonché la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema complessivo della previdenza complementare.
Si tratta di un Fondo in cui l’ammontare della contribuzione a carico del lavoratore è certo e prestabilito, mentre l’entità della prestazione finale dipende dai contributi versati e dai risultati della gestione finanziaria. Il Fondo Previbank è a contribuzione definita.
No, l'adesione è volontaria.
Per conoscere le procedure di iscrizione a PREVIBANK, consulta le Modalità operative per l'adesione al Fondo
Per i lavoratori giovani l'adesione a Previbank è di fondamentale importanza. Questa scelta, infatti, consente di integrare la pensione che gli sarà erogata dall’INPS (in futuro sempre più ridotto per effetto delle riforme intervenute) con una prestazione pensionistica complementare.
I pensionati di vecchiaia non possono aderire. Il pensionato che risulti iscritto a un fondo pensione non può continuare a contribuire dopo il raggiungimento dell’età pensionabile se a tale data non ha maturato almeno 1 anno di partecipazione al fondo.
In caso di ente aderente con almeno 50 addetti, il TFR dei neo-assunti confluirà al Fondo tesoreria; in caso di aziende che occupano fino a 49 dipendenti il TFR resta in azienda.
Quando a tale data risulta attivata una posizione assicurativa (e dunque risultano versati contributi, anche se in maniera discontinua o solo per poche settimane) presso un ente di previdenza obbligatoria.
No, ma non versando un contributo a proprio carico si perde il diritto al contributo datoriale eventualmente previsto negli accordi aziendali di adesione delle fonti istitutive.
No. Al modulo deve essere allegato il modulo di adesione al Fondo
Si, Covip ha chiarito che la cessione in garanzia del Tfr non preclude l’adesione anche tacita ad un fondo pensione
Sì, sia maggiorenni che minorenni.
È previsto un versamento minimo annuo per ogni persona fiscalmente a carico iscritta pari a Euro 120,00 (ovvero 10 euro mensili). Per l’iscrizione delle persone fiscalmente a carico, la persona che si vuole iscrivere deve risultare fiscalmente a carico secondo quanto previsto dalle disposizioni degli artt. 12 del TUIR e 433 C.C.
I contributi versati a favore del familiare a carico sono deducibili unitamente ai propri contributi versati. Quindi il limite previsto dalla normativa di Euro 5.164,57 annui comprende i contributi azienda + contributi dipendente + i contributi versati per il familiare a carico.