Anche per i lavoratori prossimi alla pensione l’adesione a Previbank rappresenta una scelta vantaggiosa; iscrivendosi a Previbank, infatti, il lavoratore che versa il contributo minimo previsto a suo carico dagli accordi collettivi ha la possibilità di usufruire del contributo del datore di lavoro, altrimenti non dovuto, e di beneficiare del risparmio fiscale sui contributi versati.
La disciplina della contribuzione alle forme di previdenza complementare prevede per i lavoratori dipendenti, che la contribuzione al Fondo pensione si componga di tre elementi: contributi del lavoratore, contributi del datore di lavoro e Tfr. Tuttavia è possibile aderire solamente con il conferimento del Tfr.
Il singolo lavoratore iscritto può incrementare o diminuire la misura di contribuzione a suo carico, ferma restando la quota minima prevista dagli accordi collettivi.
È prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando nella misura prevista dalle delle fonti istitutive. È comunque consentito al lavoratore rivedere successivamente la scelta della quota di TFR da destinare al Fondo sempre nel rispetto di quanto previsto negli accordi delle Fonti istitutive.
E’ importante sapere che nel caso di conferimento alla previdenza complementare non viene meno la possibilità di utilizzare la tua posizione maturata in PREVIBANK per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa di abitazione).
Le quote di Tfr da destinare al Fondo sono determinate dal lavoratore il quale può decidere se versare la quota minima definita dalle fonti istitutive oppure il 100% del TFR, in qualsiasi momento il lavoratore può decidere di integrare la percentuale di TFR versata al Fondo. Tale scelta è successivamente revocabile solo se previsto agli accordi aziendali di adesioni e/o apposite appendici.
Gli importi contributivi minimi da versare al Fondo sono determinati dalle fonti istitutive e riportati negli accordi aziendali di adesione al Fondo.
L'obbligo contributivo è legato al rapporto di lavoro e cessa al momento della risoluzione dello stesso. In continuità del rapporto di lavoro è possibile sospendere i versamenti a proprio carico chiedendo il “mantenimento” della posizione previdenziale in costanza di servizio, tuttavia il TFR continuerà ad affluire al fondo pensione e non si avrà diritto al contributo datoriale previsto negli accordi aziendali di adesione delle fonti istitutive.
I contributi sono deducibili dal reddito complessivo fino a € 5.164,57, nel conteggio si considera il contributo carico azienda e il proprio contributo (escluso invece il TFR) . Il limite annuo di Euro 5.164,57 comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, per l’importo da esse non dedotto
Per il lavoratore di nuova occupazione al 1.1.2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (Euro 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra Euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a Euro 2.582,29 in ciascun anno.
No. L’obbligo contributivo delle somme stabilite per la previdenza complementare è assunto dalle imprese unicamente nei confronti dei lavoratori che si iscrivono al Fondo e che versano la propria contribuzione.
Il lavoratore, in costanza di rapporto di lavoro, può sospendere l’obbligazione contributiva; detta rinuncia determina, altresì, la cessazione dell’obbligazione contributiva datoriale, ma non del versamento del Tfr.
In fase di accumulo, la posizione individuale non è pignorabile, né sequestrabile, né cedibile.
Sì, sia maggiorenni che minorenni.
È previsto un versamento minimo annuo per ogni persona fiscalmente a carico iscritta pari a Euro 120,00 (ovvero 10 euro mensili). Per l’iscrizione delle persone fiscalmente a carico, la persona che si vuole iscrivere deve risultare fiscalmente a carico secondo quanto previsto dalle disposizioni degli artt. 12 del TUIR e 433 C.C.
I contributi versati a favore del familiare a carico sono deducibili unitamente ai propri contributi versati. Quindi il limite previsto dalla normativa di Euro 5.164,57 annui comprende i contributi azienda + contributi dipendente + i contributi versati per il familiare a carico.