Anche per i lavoratori prossimi alla pensione l’adesione a Previbank rappresenta una scelta vantaggiosa; iscrivendosi a Previbank, infatti, il lavoratore che versa il contributo minimo previsto a suo carico dagli accordi collettivi ha la possibilità di usufruire del contributo del datore di lavoro, altrimenti non dovuto, e di beneficiare del risparmio fiscale sui contributi versati.
I contributi sono deducibili dal reddito complessivo fino a € 5.164,57, nel conteggio si considera il contributo carico azienda e il proprio contributo (escluso invece il TFR) . Il limite annuo di Euro 5.164,57 comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, per l’importo da esse non dedotto
Per il lavoratore di nuova occupazione al 1.1.2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (Euro 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra Euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a Euro 2.582,29 in ciascun anno.
I rendimenti maturati sono tassati con un'aliquota agevolata del 20% (12,5% per i titoli di Stato) anziché dell'ordinaria pari al 26%.
Dal 1° gennaio 2007 il riscatto viene tassato (sempre sulla parte che non ha subito ancora tassazione - ovvero contributi dedotti e il TFR) al 15% (che scende dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%) per i riscatti richiesti a seguito di: morte dell’aderente, stato di invalidità permanente che comporti l’inidoneità assoluta all’attività lavorativa cessazione dell’attività lavorativa con conseguente inoccupazione superiore a 12 mesi procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni. In caso di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione (o di altre cause non rientranti nelle casistiche sopra elencate) la tassazione è del 23%.
La base imponibile della R.I.T.A., determinata secondo le disposizioni fiscali vigenti per i periodi di maturazione della prestazione, è soggetta alla ritenuta a titolo di imposta massima del 15% (sino a un minimo del 9%).
Dal primo gennaio 2007 la prestazione finale, sia la rendita che il capitale, sono tassate al massimo al 15%, dopo una permanenza nella previdenza complementare di almeno quindici anni tale aliquota inizierà a ridursi anno dopo anno fino ad un minimo del 9%.
L’operazione di trasferimento non è soggetta a imposta.
Dal primo gennaio 2007 l’anticipazione per spese mediche straordinarie è tassata (per la parte che non ha subito ancora tassazione) al 15% (che scende dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%). Negli altri casi l’aliquota di tassazione è il 23%.
Sì, in caso di rendita rivalutabile il rendimento finanziario verrà tassato con una aliquota del 26%.
No per i contributi versati tramite il datore di lavoro e la trattenuta dal cedolino, infatti il vantaggio viene percepito dal lavoratore in busta paga, in quanto è direttamente il datore di lavoro, come sostituto d’imposta, che riconosce i vantaggi fiscali.
In caso di versamenti volontari una tantum effettuati direttamente al fondo pensione è invece necessario provvedere al recupero della deducibilità fiscale tramite presentazione dell’attestazione dell’importo versato con il proprio modello dichiarativo dei redditi.