Al momento del pensionamento sono previste due tipi di prestazione: la rendita pensionistica e la prestazione in capitale. La prestazione pensionistica complementare può essere liquidata in forma di capitale: sempre, fino al 50% del montante accumulato in Fondo. Eccezionalmente, per l’intero importo, se la rendita derivante dalla conversione del 70% della posizione accumulata risulti di ammontare inferiore al 50% dell’assegno sociale o se, al momento del pensionamento nel regime obbligatorio, l’iscritto al Fondo pensione non ha ancora maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche.
A partire dal 1 gennaio 2018 è possibile usufruire di una modalità di erogazione sotto forma di “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” cosiddetta RITA, per il sostegno finanziario agli associati prossimi alla pensione di vecchiaia, o dei lavoratori che risultino inoccupati, e in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Per gli approfondimenti, puoi fare riferimento al relativo documento informativo disponibile sul sito web del Fondo.
La facoltà di trasferimento della posizione individuale dell’iscritto stesso presso un altro strumento previdenziale può avvenire non prima di due anni di permanenza nel fondo.
Dal 1° gennaio 2007 il riscatto viene tassato (sempre sulla parte che non ha subito ancora tassazione - ovvero contributi dedotti e il TFR) al 15% (che scende dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%) per i riscatti richiesti a seguito di: morte dell’aderente, stato di invalidità permanente che comporti l’inidoneità assoluta all’attività lavorativa cessazione dell’attività lavorativa con conseguente inoccupazione superiore a 12 mesi procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni. In caso di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione (o di altre cause non rientranti nelle casistiche sopra elencate) la tassazione è del 23%.
La base imponibile della R.I.T.A., determinata secondo le disposizioni fiscali vigenti per i periodi di maturazione della prestazione, è soggetta alla ritenuta a titolo di imposta massima del 15% (sino a un minimo del 9%).
Dal primo gennaio 2007 la prestazione finale, sia la rendita che il capitale, sono tassate al massimo al 15%, dopo una permanenza nella previdenza complementare di almeno quindici anni tale aliquota inizierà a ridursi anno dopo anno fino ad un minimo del 9%.
L’operazione di trasferimento non è soggetta a imposta.
Dal primo gennaio 2007 l’anticipazione per spese mediche straordinarie è tassata (per la parte che non ha subito ancora tassazione) al 15% (che scende dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%). Negli altri casi l’aliquota di tassazione è il 23%.
Sì, in caso di rendita rivalutabile il rendimento finanziario verrà tassato con una aliquota del 26%.
Si. Ma nei limiti di 1/5 come la pensione di base
Liberamente eccetto l’anticipazione per spese sanitarie che è cedibile nei limiti di 1/5.